Allegato A D.G.R. n. 223

La legge regionale 23/2012 art. 15 art. 1 bis stabilisce che le OdV e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai Registri Regionali, destinatarie di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la pubblica amministrazione, hanno l’obbligo di pubblicare annualmente sui propri siti internet ovvero, qualora non dotate di sito internet, mediante affissione nella sede in cui operano, un prospetto, Allegato A D.G.R. n. 223, dal quale si evidenzino con completezza:

– le entrate provenienti dal 5 per mille, da convenzioni e contributi pubblici
– i costi sostenuti per la gestione
– i costi sostenuti per la raccolta fondi

Per maggiore comprensione di quanto richiesto specifichiamo che:

– per costi di gestione si devono intendere tutti i costi fissi che nelle voci del prospetto di bilancio indicato dalla Regione sono riferiti ai punti: 1, 2, 3 relativamente ai costi personale necessario al funzionamento dell’organizzazione, 4, 5, 6 (i costi indicati ai punti 6.2 e 6.3 sono esclusi), 7, 8, 9, 10 e vanno indicati in percentuale, dividendo la somma dei costi fissi calcolati come appena indicati per il totale delle entrate.

– i costi relativi alle raccolte fondi vanno calcolati indicando la percentuale ottenuta dividendo i costi sostenuti per la raccolta fondi per il totale delle entrate.

Si fa presente che l’eventuale compilazione del prospetto previsto dalla legge 124 non va ad escludere l’obbligo di pubblicazione dell’Allegato A DGR 223 richiesto dalla Regione Veneto.

 

Allegato A D.G.R. n.223 del 28/02/2017 :

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